Come adottare un bambino straniero?


Il tema dell’adozione mi ha sempre affascinata e coinvolta molto. Sono cresciuta pensando sempre che da donna matura mi sarei adoperata per adottare un bambino “solo”: avere e dare la possibilità di ricevere il calore di una famiglia, di riscattarsi da uno stato di abbandono che inesorabilmente ci si porta dentro per tutta la vita e condiziona molto il carattere e l’esistenza e, soprattutto, poter dar e quell’amore che tutti, ogni bambino, ha diritto di ricevere, ma forse, questi bambini orfani, o ripudiati, o cresciuti tra mille difficoltà e spesso violenze, hanno diritto ad averne ancora di più.
Il nostro ordinamento recepisce e consacra il principio internazionale: Ogni bambino ha diritto a vivere nella propria famiglia, ma quando questo non è possibile, l’istituto dell’adozione è lo strumento per sopperire a tale “sacro” diritto e trasformarlo nel diritto di un bambino ad avere una famiglia.
Oggi la maggior parte delle adozioni sono di tipo internazionale ossia si tratta di adozioni legittimanti di un minore straniero da parte di genitori italiani residenti in Italia o all’estero. Il ricorso frequente all’adozione di bambini provenienti da altri Stati avviene perché sono davvero pochi i minori italiani che versano in uno stato di abbandono definitivo e quindi adottabili grazie allo sviluppo economico della Nazione, al progresso della medicina che aiuta tante coppie ad avere la possibilità di procreare, a differenze del passato, ma soprattutto, per il grande sostegno e supporto socio-economico dello Stato Italiano verso situazioni di grande difficoltà che coinvolgono le famiglie.
La maggior parte dei bambini che vengono adottati provengono da Paesi sottosviluppati, in guerra o comunque in via di sviluppo (es. dall’Etiopia, Sud Africa, Nigeria, Costa d’Avorio); è un fenomeno di grande sensibilità e altruismo che merita una grande attenzione e informazione.
È un’adozione particolare perché si tratta di bambini che non solo hanno perso la loro famiglia d’origine ma provengono da culture e Stati completamente differenti dal nostro e occorrerà che i genitori siano ben preparati e particolarmente attenti alle esigenze e alle difficoltà che inesorabilmente un bambino, specie se non più infante, avrà.
L’adozione internazionale ossia l’adozione legittimante di un minore straniero da parte di genitori italiani residenti in Italia o all’estero è regolamentata dalle legge n. 184/1983 e successivamente modificata dalle legge n. 476/1998.
I presupposti per adottare sono gli stessi fissati dall’adozione legittimante di minore italiano: per poter adottare un bambino è necessario che egli versi in uno stato di abbandono ovvero manchi, in via definitiva, di assistenza morale e materiale da parte della famiglia d’origine e sia stata emessa una dichiarazione ufficiale di adottabilità.
Gli aspiranti all’adozione devono possedere i medesimi requisiti richiesti per l’adozione legittimante ossia i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (viene considerata anche la convivenza stabile e continuativa dei due soggetti prima del matrimonio per un periodo di tre anni); l’età degli adottanti che oggi ormai la giurisprudenza considera un limite superato e superabile a seconda del caso è deroga bile ; i coniugi devono risultare effettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e sostenere i minori che intendono adottare.
La coppia che intende accedere all’adozione internazionale deve presentare la c.d. domanda di disponibilità al Tribunale per i minori nel cui distretto è compreso il comune in cui risiedono o nel quale hanno fissato l’ulti ma residenza (se residenti all’estero), altrimenti la competenza spetterà al Tribunale di Roma. Il Tribunale inoltra
la domanda ai Servizi sociali affinché procedano alle indagini attitudinali sulla coppia e successivamente questi ultimi invieranno una rel azione sulla coppia allo stesso Tribunale, il quale, dopo aver ascoltato i coniugi aspiranti all’adozione, emette un decreto motivato di idoneità o inidoneità degli stessi. Il decreto è reclamabile dagli interessati davanti alla sezione minorile della Corte d’appello.
Se è stata accertata l’idoneità all’adozione, il Tribunale trasmette il decreto alla Commissione e all’Ente prescelto dai coniugi per curare la procedura. In base alla legge del 1998 un ruolo fondamentale anche per evitare la compravendita di bambini strappati o acquistati dalle famiglie biologiche, lo svolgono proprio la Commissione per le
adozioni internazionali e gli Enti autorizzati, quest’ultimi sono composti da esperti e professionisti del settore socio-giuridico e psicologico nell’ambito delle adozioni e non possono avere scopo di lucro.
I coniugi sono invitati a scegliere un Ente che farà da intermediario e curerà tutta la procedura di adozione fornendo le necessarie informazioni e sostegno, espletano tutte le pratiche burocratiche presso lo stato straniero d i cui il minore è cittadino e l’ingresso nel nostro Paese.
L’Ente, infatti, una volta contattato, invierà all’Autorità Straniera competente per le adozioni sia il decreto d’idoneità rilasciato dal tribunale italiano, sia la relazione dei Servizi Sociali, poi informerà gli aspiranti genitori delle caratteristiche del minore individuato da detta Autorità e organizzerà un incontro col bambino. Se l’incontro tra i coniugi e il minore “adottabile” sarà positivo, l’Autorità Giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione, tenendo ben presente il rispetto dei presupposti previsti dalla Convenzione dell’ Aja e affida il minore agli adottanti (i coniugi possono anche essere autorizzati dal Tribunale a svolgere personalmente le pratiche necessarie per l’adozione).
L’ingresso del minore in Italia è consentito previa autorizzazione della Commissione che verificherà ulteriormente che l’adozione è possibile in quanto il minore si trovava in uno stato di abbandono permanente, che l’adozione nel suo Paese non era possibile e che l’adozione possa produrre gli effetti di un’adozione legittimante ossia entrerà a far parte del nucleo familiare con tutti gli effetti giuridico e sociali che ne derivano.
Il tribunale invece, verificherà che siano presenti tutti i requisiti necessari per l’adozione e soprattutto che l’inserimento nella nuova famiglia sia conforme all’interesse del bambino. È dubbio se occorra un periodo di affidamento pre-adottivo, la giurisprudenza è contrastante su questo punto.
Se i requisiti ci sono, il tribunale ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nell’archivio informatico dello stato civile.
Gli effetti dell’adozione internazionale sono: l’adottato acquista la cittadinanza italiana, acquista lo status di filius dei genitori adottivi e parente dei loro parenti (es. fratello degli altri figli della coppia).
Egli inoltre acquista il cognome della nuova famiglia nonché tutti i diritti e doveri propri della filiazione e non è prevista la revoca dell’adozione.
Considerandola mia esperienza di orfana di madre e cresciuta con i nonni e numerose zie e, leggendonelle associazioni che si occupano di adozioni di testimonianze di bambini adottati, emerge chiaramente che chi si adopera per dare il calore di una famiglia a un bambino compie un grande gesto d’umanità e che “il “vero” genitore non è chi genera un figlio, ma chi si prende cura di lui quotidianamente, aiutandolo ad esplorare il mondo, per consentirgli di “spiccare il volo” nei cieli indefiniti della vita”, scriverà Graziella, una bambina felicemente adottata.
di Adriana Fucci