Statuto dell’Associazione
“F4CR network (Fight for Children’s Rights)”
TITOLO I: COSTITUZIONE E DURATA
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita con sede in Cagliari, in Piazza Antonio Pigafetta n. 11 , cap 09126 un’Associazione Culturale denominata “F4CR network (Fight for Children’s Rights)”.
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Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31.12.2015. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità a conseguire gli scopi indicati nell’art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell’Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell’art. 13.
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TITOLO II: FINALITA’ ISTITUZIONALI ED ATTIVITA’
Art. 3 – Finalità istituzionali
L’Associazione non ha fini di lucro e ha come scopo la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza secondo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (1989) in Italia ed in ogni parte del mondo.
L’Associazione assume e promuove iniziative atte a perseguire la tutela e la valorizzazione dei diritti dei bambini (0-12 anni) e degli adolescenti (13-18 anni) che si trovano in una posizione di svantaggio per la loro condizione fisica e psichica (mancanza di maturità fisica e intellettuale), economica, sociale o familiare e che necessitano di aiuto senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, lingua parlata, disabilità e condizione sociale, nei settori: dei diritti civili, dell’assistenza sociale, psicologica, pedagogica e socio-sanitaria, dell’istruzione e formazione, dello sport, dei beni d’interesse artistico e storico, della natura ed ambiente, della cultura e dell’arte e della valorizzazione del territorio. L’Associazione collabora con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupino nell’ambito locale, nazionale ed internazionale dei problemi connessi con la tutela dei diritti umani e dei diritti civili, dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’istruzione e formazione, dello sport, dei beni d’interesse artistico e storico, della natura e dell’ambiente, della cultura e dell’arte, a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Associazione promuove la conoscenza e lo studio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei progressi realizzati dai singoli Stati membri nell’attuazione dei diritti per tutelare gli interessi generali dei bambini di tutte le popolazioni del mondo. L’Associazione promuove l’attuazione effettiva della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (1989) e incoraggia la cooperazione internazionale nei settori oggetto della Convenzione stessa.
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Art. 4 – Attività
L’Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:
– promuove attività didattiche, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni rivolte in particolare alle famiglie ed agli operatori del settore dell’infanzia e dell’adolescenza;
– promuove con gli istituti scolastici, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, gli enti parco, le aziende ospedaliere ed altre amministrazioni pubbliche che operano nel campo sanitario, gli enti culturali ed artistici, gli enti di tutela del patrimonio culturale, gli enti locali, le istituzioni specializzate e le organizzazioni internazionali ogni forma di collaborazione ad iniziative che favoriscano l’avvicinamento dei bambini e degli adolescenti alla conoscenza dei propri diritti;
– promuove iniziative culturali ed artistiche finalizzate alla tutela e alla conoscenza dei diritti civili, dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’istruzione e formazione, dello sport, dei beni d’interesse artistico e storico, della natura e dell’ambiente, della cultura e dell’arte a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
– partecipa ad iniziative e definisce forme di collaborazione, cooperazione con altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché con singoli, i quali devono conseguire scopi analoghi od affini a quelli dell’Associazione o svolgano attività che consentano il raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione;
– negozia, conclude e da esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche al fine di perseguire i suoi scopi o contribuirne alla realizzazione;
– svolge attività editoriale a carattere divulgativo realizzata su supporto cartaceo o multimediale, da diffondere e far circolare, anche a mezzo stampa, con pieghevoli, periodici, libri, giornali, filmati ed ogni altro mezzo di informazione;
– svolge attività di ricerca scientifica e di produzione di materiale informativo, didattico ed educativo direttamente connesso e strumentale alle finalità istituzionali;
– promuove la raccolta di contributi ai fondi dell’Associazione attraverso i mezzi consentiti dalla legge;
– promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
– costituisce o partecipa alla costituzione di comitati, istituzioni o fondazioni di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
– organizza, coordina e partecipa ad incontri tematici, conferenze, lezioni anche presso altre istituzioni ed enti, predisponendo con la propria struttura e/o in collaborazione con terzi, corsi di formazione e specializzazione legati alla macro area dei diritti dell’infanzia, della comunicazione e della multimedialità, nel rispetto delle vigenti norme regionali e in armonia con la leggi in materia di formazione professionale;
– partecipa ad iniziative teatrali, musicali, culturali, cinematografiche, audiovisive e multimediali diverse entrando a far parte di organismi associativi, sociali e consortili che conseguano scopi analoghi od affini a quelli dell’Associazione o che consentano il raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione;
– in ordine al conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività ad essi connessa, raggiungere accordi e, quindi, compiere atti necessari a concludere ogni opportuna operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, beneficiare di contributi o sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati;
– assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso scambi culturali interregionali e internazionali. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L’Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
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TITOLO III – I SOCI
Art. 5 – I soci
L’ammissione all’Associazione è consentita a chiunque (persone fisiche e giuridiche) e si ottiene presentando domanda al Consiglio Direttivo e previa delibera favorevole all’unanimità dello stesso. Tale decisione può essere revocata e ripresa in esame previo ricorso all’Assemblea. La delibera di ammissione stabilirà anche la misura e le modalità di pagamento della quota annuale per i soci.
L’amministrazione dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto dai soci fondatori i quali provvederanno alla elezione di un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Eventuali nuovi associati formeranno l’Assemblea e potranno far parte del Consiglio Direttivo tramite approvazione unanime dello stesso.
La partecipazione all’Associazione è così regolata: gli associati si distingueranno in soci fondatori, aderenti, sostenitori.
Sono da considerarsi soci aderenti coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo all’Associazione in tempi successivi alla data di fondazione e che parteciperanno all’attività e alla gestione della Associazione.
I soci sostenitori avranno diritto ad una tessera strettamente personale che consentirà loro di partecipare a tutte le manifestazioni culturali organizzate dall’Associazione con eventuali agevolazioni che il Consiglio Direttivo stabilirà a loro favore. Tale tessera verrà rilasciata previo pagamento di una quota associativa periodica nell’ammontare stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il mancato rinnovo della tessera associativa alla scadenza produrrà la perdita della qualifica di socio.
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Art. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni ed espulsione del socio o estinzione, nel caso di enti e persone giuridiche.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità conseguente al comportamento del socio nei confronti dell’Associazione o degli altri associati o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di Associazione. Nel caso in cui un socio rassegni le dimissioni nel periodo in cui l’Associazione sia impegnata nella produzione o nella realizzazione di eventi o iniziative che lo coinvolgano direttamente, il socio dimissionario risponderà dei danni eventualmente arrecati all’Associazione a causa delle sue dimissioni; in caso di morosità sarà sempre comunque tenuto a corrispondere quanto dovuto all’Associazione. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo riflettenti argomenti di particolare interesse dovranno essere comunicate agli associati; quelle relative all’ammissione, all’espulsione e all’accettazione delle dimissioni dovranno essere comunicate con lettera raccomandata agli interessati. Contro le delibere che neghino l’ammissione ovvero comminino l’espulsione è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati entro il termine massimo di quindici giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento del Consiglio, il quale ultimo, dovrà convocare l’Assemblea entro il termine massimo di trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso e a tale Assemblea avrà diritti di partecipare anche l’aspirante socio o il socio espulso senza diritto di voto.
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TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione: il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci, il Presidente.
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Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è l’organo di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed è composto di un numero di membri da tre a cinque. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell’Atto Costitutivo. Eventuali nuovi associati formeranno l’Assemblea e potranno far parte del Consiglio Direttivo tramite approvazione unanime dello stesso. Tutti i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra i soci fondatori (o aderenti): essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo spetterà:
a) l’amministrazione, la scelta degli indirizzi culturali e la missione dell’Associazione; b) redigere eventualmente un regolamento interno che disciplini la vita dell’Associazione e curare la strutturazione organizzativa ed il relativo organigramma dell’Associazione; c) provvederà ad eleggere un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Tutte le cariche sono gratuite; d) assicurare un’efficace direzione strategica dell’Associazione; e) promuovere le attività dell’Associazione al fine di garantire un supporto da parte dell’opinione pubblica; f) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; g) determinare la quota annuale dovuta dagli associati e le modalità di versamento; h) promuovere l’assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buonfunzionamento dell’Associazione che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea; i) porre in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei soci; j) deliberare sulle domande di associazione di nuovi soci; k) preporre incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività; l) autorizzare il Presidente a firmare gli atti riguardanti l’Associazione; m) redigere le modifiche dello Statuto dell’Associazione; n) deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; o) potrà stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimentodelle attività e può determinare la misura delle indennità da corrispondere ai soci che prestano la loro attività all’interno dell’Associazione, comprendendovi anche i membri delConsiglio. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. Il Consiglio Direttivo è convocatoalmeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto ai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra previsto per i casi diammissione e di espulsione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Presidente del Consiglio Direttivo – o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente – spetterà la Presidenza del Consiglio medesimo e la rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. La semplice sottoscrizione del Vice Presidente comprova l’assenza e o l’impedimento del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dalSegretario della riunione, nominato tra i consiglieri. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio èconsiderato dimissionario. Al consigliere che venga a mancare (si dimette) nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.
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Art. 9 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione, di essa fanno parte tutti gli associati, chehanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto inviato a ciascunassociato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo. Ciascun associato avrà diritto ad un voto e non potrà essere delegato. La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al suo Vice Presidente; l’Assemblea provvederà alla nomina di un Segretario. L’Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale. Per la validità della sua costituzione edelle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà dei socie che le delibere siano prese a maggioranza semplice degli intervenuti. Nel caso di secondaconvocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera sempre amaggioranza semplice. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gliassociati, compresi gli assenti e i dissenzienti.Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, o per lo scioglimento dell’Associazione, saràtuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito a:- approvazione del bilancio; – nomina del Consiglio Direttivo; – approvazione e alle modifiche dello Statuto; -approvazione del piano strategico pluriennale; – ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.
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Art. 10 – Il Presidente e il Vice Presidente
II Presidente – e, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente – ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca l’Assemblea e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata dal Vice Presidente.
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TITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 11 – Patrimonio
II patrimonio dell’Associazione è formato da:a) quote sociali e eventuali contributi volontari dei soci;b) contributi erogati da enti pubblici per l’espletamento di attività di rilevante interesse sociale e perquesto meritevoli;g) eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;h) beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell’Associazione.
Art. 12 – Gestione finanziaria
E’ fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazionedelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio è rigidamentevincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.
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TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per accertata impossibilità di conseguiregli scopi indicati nell’art. 3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficienterispetto agli scopi. L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione e stabilirà i criteri dimassima per la devoluzione del patrimonio residuo.
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Art. 14 – Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto i comparenti fanno espresso riferimento allenorme di legge e regolamenti delle associazioni non riconosciute.
(OMISSIS)
Cagliari, 8 aprile 2015