Fino a qualche mese fa la materia del diritto di famiglia presentava una importante lacuna in termini di specificità della disciplina ad essa dedicata, non solo dal punto di vista sostanziale ma anche dal punto di vista processuale. La riforma del processo civile, pertanto, con L. 206/2021, ha dedicato ampio spazio a questa materia, conferendole l’importanza della quale essa necessita in ragione della peculiarità degli interessi dei soggetti coinvolti.
L’entrata in vigore della suddetta riforma sarà, però, scandita in tre fasi:
- la prima fase riguarda le norme di immediata attuazione, ossia norme immediatamente precettive che, infatti, sono entrate in vigore già a partire dal 22 giugno 2022, trattandosi di modifiche incidenti su materie nelle quali si è avvertita l’esigenza di un intervento immediato.
In particolare, si è proceduto a:
- modificare i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni e, quindi, a modificare l’art. 38 disp. att. c.c.;
- modificare la formulazione dell’art. 403 c.c.;
- revisionare le norme sul curatore speciale del minore;
- estendere l’ambito di operatività della negoziazione assistita;
- formulare diversamente l’art. 709 ter c.p.c.;
- disciplinare la materia della specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare con redazione dell’albo dei ctu specializzati con relativi obblighi di specializzazioni.
- Entro un anno dalla pubblicazione della L. 206/2021, l’Esecutivo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a:
- creare il rito unico, c.d. “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, che riguarderà quasi tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia di competenza del Tribunale ordinario che del Tribunale per i minorenni;
- introdurre interventi in materia di negoziazione assistita familiare, con ampliamento della possibilità di accedervi.
- La terza fase, invece, avrà scadenza entro il 2025 e sempre il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per:
- l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, cd. Tribunale per le famiglie) che sarà articolato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali e andrà, di fatto, a sostituire l’attuale Tribunale per i minorenni.
Con il prossimo contributo inizieremo l’analisi delle suddette novità normative e, in particolare, cominceremo analizzando il nuovo riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, procedendo poi con l’analisi delle altre novità, in maniera tale da dedicare ad ogni aspetto della riforma l’importanza che merita.
di Francesca Zerella – Avvocato
