Nuovo riparto di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario


Continuando nel nostro percorso volto alla scoperta delle novità legislative apportate dalla recentissima riforma del diritto di famiglia, analizziamo oggi il nuovo riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, anch’esso avente portata immediatamente precettiva. Il riferimento è, in particolare, all’art. 38 disp. att. c.c. così come modificato dall’art. 1 co. 28 della legge in esame.

La riforma è intervenuta per cercare di conferire maggiore chiarezza al riparto della competenza nei procedimenti che coinvolgono i minorenni. Tale nuovo assetto sarà in vigore, però, fino a quando non verrà istituito il giudice unico.

Tale modifica ha una portata rivoluzionaria, poiché si passa dal principio della prevenzione (principio in forza del quale la competenza attrattiva verso il Tribunale ordinario opera solo nel caso di previa instaurazione del giudizio dinanzi ad esso e non, invece, allorquando il giudizio sia stato previamente instaurato innanzi al Tribunale per i minorenni) al principio della contemporanea pendenza, per cui l’attrazione verso il predetto Tribunale ordinario diventa possibile anche in caso di instaurazione successiva tra le stesse parti del giudizio di separazione o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale per i minorenni, alla luce della Riforma del diritto di famiglia, si vede quindi svuotato di gran parte della sua competenza in materia de potestate (artt. 330 e 333 c.c.), cioè in materia di decadenza della responsabilità genitoriale, di sospensione della responsabilità genitoriale e di reintegrazione della stessa, quando sia pendente tra le parti stesse un giudizio di separazione o di divorzio.

L’obiettivo è ovviamente quello di contenere i rischi di contrasto di giudicati tra decreti sulla responsabilità genitoriale e sentenze sull’affidamento in sede di separazione o divorzio. Si vuole, cioè, evitare il grave, serio e concreto pericolo di un contrasto tra giudicati sulle misure, anche provvisorie, dettate nella controversia sulla responsabilità genitoriale innanzi al Tribunale per i minorenni e le corrispondenti misure dettate dal Tribunale ordinario in sede di separazione, divorzio e controversie analoghe.

Al Tribunale per i minorenni resta la competenza in materia di autorizzazione al matrimonio dell’ultrasedicenne (84 c.c.), di nomina del curatore speciale all’ultrasedicenne per assistenza alla stipula delle convenzioni matrimoniali (90 c.c.), di autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale da parte dell’infrasedicenne (250 c.c.), di autorizzazione al riconoscimento del figlio cd. incestuoso (251 c.c.), di nonni che non riescono ad avere rapporti significativi con i nipoti (317 bis c.c.).

Detto Tribunale, inoltre, continua ad avere competenza in materia di ricorso previsto dall’art. 709 ter c.p.c. (anch’esso oggetto di modifica e del quale si avrà modo di parlare più avanti), in materia di soluzione delle controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, quando sia già pendente o sia instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento in materia de potestate di cui il Tribunale per i minorenni sia competente per il merito.


di Francesca Zerella – Avvocato