Si definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano[1]”.
Il legislatore nazionale, alla luce dei sempre più frequenti fenomeni migratori, ha introdotto, in questa delicata materia, delle importanti modifiche alla normativa precedentemente vigente (ossia il d.lgs. 286/1998 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), rafforzando la tutela nei confronti di questi minori a partire dalle fasi di accoglienza.
Con la L. 47/2017 («Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»), cd. legge Zampa, si è inteso – in primis – affermare il principio secondo cui, ai minori stranieri non accompagnati, sia attribuita parità di trattamento rispetto ai minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea e, soprattutto, all’art. 3, è stato esplicitamente previsto il divieto assoluto di respingimento alla frontiera. L’unica ipotesi in cui è ammessa una deroga al predetto divieto, si riscontra al ricorrere di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato purché ciò non comporti un rischio di danni gravi per il minore.
Particolarmente delicato risulta essere, poi, il tema della identificazione del minore e delle procedure funzionali all’accertamento della sua età anagrafica[2]. Numerosi minori non accompagnati, infatti, giungono nel nostro territorio privi di documenti di identità o con documenti falsificati e ciò non fa altro che rendere ancora più difficoltosa la ricostruzione della loro identità personale e familiare che l’allontanamento dal loro Paese di origine ha già contribuito a causare.
Inizialmente, in particolare in ordine alle modalità di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, era riscontrabile un vuoto normativo, colmato in parte dalla suddetta legge Zampa che – all’art. 5 – conferisce al personale qualificato della struttura di prima accoglienza il compito di svolgere un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Alla fase appena descritta[3], fanno seguito due ulteriori fasi: l’una di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, con l’ausilio del mediatore culturale e del tutore, volta ad accertare l’età del minore per il tramite dei documenti identificativi, l’altra – meramente eventuale poiché ha luogo solo nel caso in cui residuino dubbi sul punto – volta ad accertarla attraverso un documento anagrafico e avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. Tuttavia, laddove, nonostante lo svolgimento di questa terza fase, permangano dubbi in merito all’età dichiarata, si prevede l’intervento della autorità giudiziaria, la quale può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento dell’età (residuando, però, in capo al diretto interessato la possibilità di sottrarsi ai suddetti accertamenti), al termine dei quali adotterà i provvedimenti urgenti necessari.
Per quanto concerne, invece, le condizioni di accoglienza, si prevede che per i minori stranieri non accompagnati sia predisposto un alloggio sicuro e adeguato e che siano loro assicurati tutti i servizi di supporto necessari per garantire al meglio il loro interesse superiore e il loro benessere[4].
La legge n. 47 del 2017, sul punto, non solo introduce – all’art. 6 – un criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza bensì assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori (in modo da rendere residuale il ricovero in una struttura di accoglienza) e prevede l’istituzione, presso ogni Tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato[5].
Il Report mensile elaborato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione[6], riferisce che alla data del 30 aprile 2022 risultano essere presenti – sul territorio italiano – 14.025 minori stranieri non accompagnati, di cui solo il 16,3% appartenente al genere femminile.
Alla luce dei recenti avvenimenti internazionali, è facile immaginare come la percentuale maggiore di minori stranieri non accompagnati (circa il 30%) provenga dall’Ucraina.
Proprio al fine di tutelare tali minori, il Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, Francesca Ferrandino, ha adottato un Piano Nazionale attraverso il quale viene ribadito il principio per cui l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche assicurano ai minori stranieri non accompagnati ucraini, secondo le modalità previste per i cittadini italiani, l’accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, con la possibilità di iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno[7].
Prescindendo dall’attuale contesto storico, però, è indubbio che, negli ultimi anni, l’attenzione del legislatore nei confronti di questi soggetti, particolarmente vulnerabili, è cresciuta e la legge in esame ha certamente il merito di perseguire l’attuazione del superiore interesse del minore sotto ogni punto di vista. A riprova di ciò, attraverso gli artt. 15 e 16, si implementano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero attraverso la garanzia di assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, mediante il riconoscimento del diritto ad essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
[1] Art. 2 della Direttiva n. 2013/33/UE recante «norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale» e art. 2 della legge n. 47/2017
[2] V. Minori non accompagnati – Quadro di riferimento normativo e diritto all’identità in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_6&facetNode_2=0_6_0&contentId=SPS788737&previsiousPage=mg_1_12#
[3] Cfr. M. BENVENUTI, Dubito, ergo iudico. Le modalità di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in Italia, in cui si legge che tale momento di ascolto del minore è imprescindibile per garantire il suo diritto all’ascolto, stabilità altresì nel diritto internazionale, in particolare nell’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 1/2022,p. 183.
[4] V. amplius R. ANTUONI, Legge n. 47/2017: misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in www.filodiritto.com
[5] Per approfondimenti v. Minori stranieri non accompagnati in https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104665.pdf
[6] Consultabile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
[7] Piano Nazionale reperibile sul sito del Ministero dell’Interno
di Francesca Zerella – Avvocato
