Notevoli passi avanti si stanno facendo nel nostro paese in tema di minori non accompagnati. È stata infatti finalmente istituita una figura molto preziosa: il tutore.
Questo potrà essere anche un privato cittadino, il quale assume la rappresentanza legale, e non solo quella, di un minore straniero non accompagnato. Questo potrà infatti richiedere che vengano tutelati tutti i suoi interessi, ascoltati i suoi bisogni, stimolate le sue capacità/potenzialità e garantita la sua salute. Tutto ciò potrà avvenire senza portare necessariamente il minore presso la propria dimora o sostenendolo economicamente.
Secondo Filomena Albano, Garante dei minori, “si sono individuati 6 punti cardine imprescindibili perché la figura di tutore volontario si declini nel rispetto del superiore interesse del minore, incarnando una nuova idea di tutela legale che sia non solo rappresentanza giuridica ma figura attenta alla relazione con i bambini e i ragazzi che vivono nel nostro Paese senza adulti di riferimento”.
Ma procediamo con ordine. Grazie alla legge del 7 aprile 2017 n. 47 si è provveduto a fare chiarezza su alcuni punti in cui la normativa previgente era alquanto lacunosa. Per prima cosa si è definito cosa significhi essere un minore straniero non accompagnato. In particolare si tratta di minorenni, non di cittadinanza italiana né di alcun paese appartenente all’UE, giunti in Italia privi di assistenza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
Viene poi sottolineato che è vietato il respingimento di minori stranieri non accompagnati e che si preferisce l’affidamento a famiglie piuttosto che il ricovero in strutture di accoglienza, in modo da evitare ulteriori traumi al soggetto. Sarà infine istituita una banca dati in cui far confluire la “cartella sociale”, per garantire il superiore interesse dei minori.
Ogni minore poi dovrà essere affiancato da un tutore. Figura che dovrà essere trovata all’interno di ogni regione attraverso l’emanazione di un bando con cui verrà poi redatta una graduatoria. In particolare il bando dovrà nominare tale figura in modo tempestivo( 90 giorni dall’emanazione della suddetta legge), affinché venga garantita immediata protezione del minore. Inoltre l’assegnazione dei minori dovrà avvenire in modo non discriminatorio, a prescindere dall’età, dal genere, dal percorso migratorio, dalla cittadinanza. Il tutore inoltre dovrà svolgere i suoi compiti in modo indipendente e imparziale.
Fino ad oggi il tutore era una figura istituzionale, quale il sindaco, un assessore o l’ente locale di residenza del minore. Con il risultato che in alcuni comuni una sola persona si ritrovava a essere responsabile legale di centinaia di minori senza riuscire a seguire l’iter di regolarizzazione di ciascuno in modo consono e personalizzato in base alle esigenze del minore. Tutto ciò molto spesso terminava con il delegare questo compito agli assistenti sociali. I quali sovraccarichi di lavoro non riuscivano a gestire in modo ottimale la situazione. Di conseguenza si creavano crepe nel sistema con l’inevitabile ingresso della criminalità o del traffico di minori.
Attualmente, anche in base a quanto stabilito a livello europeo, sono stati predisposti dieci standar, ai quali il tutore dovrà adeguarsi permettono così una maggior protezione del minori. Il primo afferma che il tutore dovrà vigilare e agire affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore e con l’obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo. Il secondo prevede che il tutore si assicuri che il minore partecipi attivamente a ogni decisione che lo riguarda. Con il terzo standard il tutore protegge la sicurezza del minore. Con il quarto standard il tutore agisce come difensore dei diritti del minore. Il quinto standard prevede che il tutore sia un punto di riferimento per il minore e agisca come intermediario. Sesto standard il tutore assicura, in caso di problematicità, la tempestiva identificazione e adozione di soluzioni durevoli e adeguate, basata sul superiore interesse del minore. Settimo standard, il tutore tratta il minore con rispetto e dignità. Ottavo standard, il tutore costruisce con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull’apertura e sulla confidenzialità. Nono standard, il tutore è accessibile per il minore, nel senso che lo dovrà incontrare regolarmente. E infine, decimo standard, il tutore conosce, grazie a competenze professionali, pertinenti e adeguate, il modo migliore per gestire ogni situazione legale e non. In particolare possiede conoscenze in merito ai diritti dei minori, alla normativa in materia di immigrazione e asilo, alla psicologia dello sviluppo in età evolutiva, al trauma, alla tratta, alla comunicazione interculturale, all’abuso e alla protezione, al sistema di welfare, alla situazione e alla vita nel paese di origine del minore.
Non tutte le regioni hanno attualmente hanno provveduto a gestire la nomina della figura del tutore, tra le varie manca anche il Veneto. Regione in cui al 31 agosto erano presenti circa 300 minori stranieri non accompagnati. La situazione però presenta delle problematicità da non trascurare. Bisogna evidenziare che più della metà dei minori arrivati in Veneto provengono dai Balcani, in particolare albanesi e kosovari.
Secondo la regione infatti “una delle criticità che il sistema Veneto dell’accoglienza si trova a gestire è rappresentata dai consistenti arrivi di adolescenti albanesi e kosovari, apparentemente soli, in realtà guidati dalla rete di familiari e conoscenti presente. Ci troviamo di fronte a ricongiungimenti familiari dissimulati, attraverso i quali le famiglie balcaniche garantiscono ai loro ragazzi le opportunità di inserimento scolastico e sociale del nostro welfare. La Regione Veneto intende sottoporre la questione al ministero degli Interno e alla Conferenza Stato regioni – ha annunciato l’assessore Lanzarin – perché si faccia chiarezza e si arrivi a stipulare accordi coni paesi di provenienza. Ci sembra improprio distogliere i fondi per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (45 euro al giorno) in fuga da situazioni di guerra, di tratta o di povertà estrema, per favorire ricongiungimenti famigliari dissimulati o arrivi organizzati di bande di minorenni dedite alla criminalità e allo spaccio. Chiederemo che anche il parlamento che, nell’iter del ddl sui minori stranieri non accompagnati, introduca clausole di tutela per i minori davvero soli e bisognosi di tutela e misure dissuasive per chi nasconde interessi criminali dietro la minore età”.
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di Lisa Guerra
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