Minori stranieri in Italia tra permessi di soggiorno e richieste di asilo


Ogni giorno televisione e giornali ci bombardano con informazioni sui migranti arrivati in Italia. Poca attenzione però si pone ai minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro paese, molto spesso dopo viaggi estenuanti e pericolosi.
Prima di analizzare il fenomeno in base alla normativa vigente in Italia, bisogna precisare che per MSNA- minorenni stranieri non accompagnati – si intendono quei minori che non hanno la cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 1, comma 2, d.P.C.M. N° 535/99).
A riguardo il rapporto UNICEF mette in luce un fenomeno preoccupante: sono infatti più di 7 mila i minori non accompagnati giunti in Italia nei primi cinque mesi del 2016, il doppio rispetto al 2015 (fonte: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni- OIM).
Inoltre, costituiscono il 92% dei 7567 minori che sono giunti nel nostro paese fino a maggio 2016. Questi sono i dati relativi alla rotta del Mediterraneo centrale. Nel Mediterraneo orientale gli ingressi sono molto diminuiti a causa della chiusura dei confini dei Balcani, senza dimenticare l’accordo di marzo di quest’anno tra UE e Turchia che blocca di fatto i rifugiati, senza consentirgli di raggiungere l’Europa.
Una volta arrivati nei centri i minori hanno la possibilità di richiedere diverse tipologie di permesso di soggiorno: permesso per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo, per asilo. Tutti i minori stranieri non accompagnati che giungono nel nostro paese, hanno diritto di ottenere un permesso id soggiorno per minore età, sempre che non ci siano le condizioni per rilasciare uno degli altri tipi di permesso sopra citati.
Tuttavia, i minori in possesso di un permesso per minore età possono convertirlo in un permesso di soggiorno per affidamento se ricevono un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri o se i minori vengono affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare. Tale permesso consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni.
I minori affidati a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con l’affidatario possono poi venire iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevere un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento di quell’età. Bisogna tuttavia aggiungere che anche i minori arrivati in Italia dopo aver compiuto i 14 anni e che non risultano iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario possono ricevere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Queste regole possono essere inoltre applicate anche nel caso di minori sottoposti a tutela e che convivono con il tutore e i minori affidati “di fatto”. Contro un diniego della questura al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è sempre possibile fare ricorso.
C’è poi il caso in cui gli stranieri abbiano terminato l’espiazione di una pena detentiva o a misure alternative al carcere per reati commessi durante la minore età e abbiano partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale. Questi in fatti possono ottenere, al momento dell’uscita dal carcere, un permesso di soggiorno per protezione sociale. Questo tipo di permesso può essere rilasciato agli stranieri che si trovino in una situazione di violenza o grave sfruttamento, tale per cui vi sia il concreto pericolo per la loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a
carico degli sfruttatori.
I minori stranieri non accompagnati che presentano invece domanda di asilo ricevono un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Se verranno riconosciuti come rifugiati otterranno un permesso di soggiorno, in caso contrario, la Commissione può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per motivi umanitari. Questi due tipi di permesso sono inoltre rinnovabili al compimento dei 18 anni.
La domanda di uno di tali permessi per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore stesso, quindi un tutore o dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o ente locale ove si trova, ovvero da un parente stretto. I minori stranieri hanno inoltre diritto all’assistenza sanitaria, siano essi in possesso di un permesso di soggiorno oppure no. In quest’ultimo caso solo per problemi di salute urgenti ovvero malattie per cui è necessaria una cura continuativa.
Per i titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge. Una circolare del Ministero dell’Interno del 2000 ha affermato che il permesso per minore età non consente di esercitare attività lavorativa, di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per l’Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso.
Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori titolari di permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del “superiore interesse del minore”, viola la Costituzione e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Inoltre, la legge Bossi-Fini sembra prevedere implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni è compreso anche lo svolgimento di attività lavorativa.
Inoltre ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani, in base alle quali i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con modalità tali da non violare l’obbligo formativo.
I minori stranieri non accompagnati sono da sempre esposti a molteplici rischi che possono riguardare tanto la salute e l’integrità psicofisica, quanto le reali opportunità di sviluppo ed educazione, il possibile coinvolgimento in situazioni di sfruttamento in attività illegali e di assoggettamento da parte di organizzazioni criminali. Alcuni passi in avanti a livello normativo si stanno avendo ma non è abbastanza per garantire quei diritti fondamentali che la Costituzione e numerose Convenzioni prevedono ma che spesso i governi non applicano.
 –
di Lisa Guerra