Normativa sui vaccini: i dubbi dietro il decreto-legge del 7 giugno 2017, n. 73


A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. del 7 giugno 2017 n. 73, recante «disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale» – poi convertito con modificazioni dalla L. del 31 luglio 2017 n. 119 – sono sorti non pochi interrogativi, tre dei quali preme indicare in questa sede.

In primis, appare necessario chiedersi se tale obbligo di vaccinazione sia costituzionalmente legittimo: a dare una risposta al quesito è stata la Corte Costituzionale, con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 5. La vicenda[1], oggetto della decisone, può essere così riassunta: la Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito ai ricorsi – che confutavano l’imposizione del vaccino (e non la sua efficacia o validità) per i minori di sedici anni – proposti dalla Regione Veneto, li ha respinti in toto. La sentenza è stata anche commentata dal Ministro della Salute[2], Beatrice Lorenzin, che si è detta felice dell’appoggio di una così insigne autorità giudiziaria.

Il verdetto pronunciato dalla Corte appare, in effetti, inattaccabile, in quanto riserva al precetto della tutela della salute collettiva un ruolo fondamentale nella società, come previsto dall’art. 32 co. 1 e 2 Cost.[3], e poiché cerca di evitare, per quanto possibile, il diffondersi di determinate malattie.

È, poi, d’uopo interrogarsi circa la sanzione conseguente all’eventuale mancato rispetto del suddetto dovere: è questo, infatti, il secondo dubbio che è sorto tra i genitori.

Fin da subito, occorre sottolineare che vi sono conseguenze diverse a seconda che il vaccino debba essere eseguito su un minore da zero a sei anni o su uno da sei a sedici anni: nel primo caso, infatti, la mancata vaccinazione comporta la negazione dell’iscrizione a scuola; nel secondo, invece, l’ammissione è in ogni caso garantita, ma, in assenza dei documenti che attestino l’avvenuta procedura medica, dovrà essere avvisata l’ASL. A questo punto, i genitori saranno «contattati dalla propria ASL di competenza per avviare un percorso di recupero delle vaccinazioni»[4]. Se, nonostante tutto ciò, le vaccinazioni non vengono effettuate è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro – sebbene inizialmente ne fosse stata proposta una da 500 a 7500 euro. È stato specificato, inoltre, che «chi non paga la “multa”, riceverà una cartella esattoriale» e se il soggetto «continua a non estinguere il debito, rischia ad esempio il pignoramento dei beni. I bambini però restano in classe»[5]. Ciò che tuttavia ha destato maggior scalpore e preoccupazione è stato il comma 5 dell’art. 1 del decreto-legge, poiché imponeva, come extrema ratio del lungo percorso sanzionatorio, in caso di ulteriore inadempimento, una valutazione del genitore da parte del Tribunale dei minorenni per l’eventuale avvio dell’iter di sospensione della potestà genitoriale[6].

In seguito, però, questa misura venne ritenuta davvero troppo eccessiva e, dunque, il comma 5 venne soppresso a seguito delle modifiche apportate dalla L. del 31 luglio 2017 n. 119.

Bisogna, infine, precisare che i genitori inadempienti che «non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale»[7].

Il terzo, nonché ultimo, punto che preme ora analizzare è il seguente: il pagamento della sanzione estingue l’obbligo di vaccinare? La Circolare del 16 agosto del 2017 ha stabilito che «la sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale».

Anche in merito a quest’ultimo punto pare evidente il desiderio di proteggere la salute del minore, evitando la proliferazione di malattie che potrebbero danneggiare la comunità circostante.

In conclusione, la disposizione legislativa sopramenzionata, nonché la relativa sanzione, deve ritenersi legittima, costituendo la massima dimostrazione della messa in pratica dei principi fondamentali, previsti nella nostra Costituzione.

[1] Per ulteriori informazioni in merito all’avvenimento, si veda il comunicato stampa del Ministero della Salute, «Decreto vaccini, la sentenza della Corte costituzionale considera legittimo l’obbligo dei vaccini nel contesto attuale», consultabile in www.salute.gov.it.

[2] Il Ministero della Salute ha, appunto, riportato il commento del Ministro: «grande soddisfazione per la conferma di costituzionalità del Decreto vaccini da parte della Consulta. I vaccini sono una conquista della scienza e una delle più importanti misure di prevenzione esistenti. Il Decreto protegge la salute dei nostri bambini e di tutta la comunità».

[3] L’articolo in oggetto recita: «1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

[4] Questo quanto dichiarato dal Ministero della Salute.

[5] Dichiarazioni del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, riportate su www.orizzontescuola.it

[6] Così recitava l’art. 1 co. 4 e 5 del d.l. del 7 giugno 2017 n. 73, in materia di sanzioni per mancata somministrazione del vaccino, prima della modifica apportata dalla L. del 31 luglio 2017, n. 119: «4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori  che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato   nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche  stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza».

[7] Per ulteriori informazioni si veda la Circolare del 16 agosto 2017 «recante prime indicazioni operative per l’attuazione del d.l. n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”».

di Giulia Rossitto