Il caso è clamoroso: una bambina di 11 anni è stata violentata ma per i giudici non è colpevole. Per il tribunale del dipartimento della Val-d’Oise, in Francia, infatti, non si tratterebbe di stupro, perché – secondo la sentenza – la bambina era consenziente. Stupro no, abuso sessuale su minore sì. L’uomo è quindi stato condannato in primo grado a cinque anni di carcere.
Secondo quanto riportato dai media francesi, il rapporto si sarebbe consumato la primavera scorsa nella casa dell’uomo, a Montmagny, in un sobborgo di Parigi. La bambina avrebbe seguito volontariamente il 28enne, che l’aveva condotta lì con la scusa di “insegnarle a baciare”.
Il tribunale ha stabilito che si trattò “solo” di abusi, sostenendo che non ci fu “violenza, costrizione, minaccia o sorpresa”, che avrebbe giustificato l’accusa più pesante. “Pensava fosse troppo tardi per tirarsi indietro e protestare – ha spiegato la mamma dell’11enne al quotidiano francese Mediapart – Così è entrata in una sorta di modalità auto-pilota, senza provare emozioni o esprimere reazioni”.
Per il legale la mancata resistenza dell’undicenne è irrilevante. “Oggi questo dibattito non dovrebbe esistere dato che si tratta di una bambina”, ha dichiarato Carine Diebolt, avvocato della famiglia. Anche Le Voix de l’Enfant, associazione per la difesa dei diritti dell’infanzia, si è espressa in merito: “Quando si tratta di minori vittime di stupro la questione del consenso non dovrebbe nemmeno essere posta”.
In tema di violenza sessuale, la normativa francese prevede una duplice incriminazione: le aggressioni sessuali, alle quali possiamo ricondurre il nostro delitto di violenza sessuale, comprendono lo stupro e le altre aggressioni sessuali. Il diritto penale sessuale francese mantiene la distinzione, un tempo appartenente anche al nostro diritto penale sessuale, tra congiunzione carnale o penetrazione sessuale ed atti di libidine violenti o abusi sessuali commessi con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. Ma la legge non tiene conto dei casi che coinvolgono persone che hanno meno di 15 anni, ossia l’età prevista dalla legge francese per validare il consenso. Secondo il codice penale francese «un reato sessuale contro un minore di 15 anni senza violenza, costrizione o minaccia, viene punito con cinque anni di reclusione e una multa di 75.000 euro».
L’età del consenso non va confusa con la maggiore età, e neanche con l’età minima richiesta per contrarre matrimonio. In Europa il paese che più ha aderito a un modello consensualistico è il Regno Unito con il Sexual Offences Act del 2003. Qui, come in Germania e Spagna, c’è una “presunzione irrefutabile di assenza di consenso” in tutti gli atti sessuali contro coloro che hanno meno di 16 anni.
In linea teorica si possono distinguere tre diversi modelli di diritto penale sessuale: il modello consensuale, quello limitato e quello vincolato. Quello italiano appartiene al terzo.
In Italia l’età del consenso è fissata di norma a 14 anni, ma la determinazione dell’età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione.
Dai 14 ai 15 anni viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l’autore dei fatti sia un genitore – anche adottivo – o il di lui convivente, o il tutore. Quest’ultimo è colui che convive con il minore, o più in generale che esercita su di lui un ascendente. In questo caso il minore gli è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.
Dai 16 ai 17 anni viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.
Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell’età, sono considerati reato di atti sessuali con minorenne, secondo l’articolo 609-quater del Codice Penale. Il reato è punibile a querela della persona offesa.
Nel dettaglio, l’articolo sanziona con “la reclusione da cinque a dieci anni, la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha ancora compiuto quattordici anni, o sedici anni se il colpevole è l’ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente di quest’ultimo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva”.
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di Valentina Adobati
