Finalmente e per la prima volta grazie al “nuovo” diritto di famiglia, il codice civile italiano prende in considerazione e, appunto, tipizza il rapporto dei bambini con i nonni.
Prima delle riforme il quadro normativo aveva dato luogo a notevoli incertezze in relazione alla figura dei nonni. Con la legge n.151/1975 venivano attuati i precetti costituzionali contenuti negli artt. 29, 30 e 31 nel tentativo di rafforzare la condizione di figli, ma nulla diceva circa la relazione nonni-nipoti. Con i tempi che cambiano si è andato sempre più verso una famiglia cosiddetta “nucleare”, ossia formata da genitori e figli e in questo modo, il riconoscimento giuridico di altri legami affettivi e familiari è stato tralasciato. Negli ultimi anni si è assistito invece a una controtendenza data dalla consapevolezza dell’importanza di una serie di componenti della famiglia nella loro naturale estensione.
Un notevole passo avanti venne fatto dalla legge n.54/2006, relativa all’affidamento condiviso. L’art.155 c.c., oggi convertito nell’art. 337 ter c.c., attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti anche in caso di crisi coniugale; si dà pertanto rilevanza giuridica al rapporto tra figli e parenti, sicuramente i nonni, a prescindere dal fatto se i bambini siano nati o meno all’interno dell’unione matrimoniale.
L’innovazione in m
ateria di filiazione si intensifica con la legge delega n. 219/2012 (“Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali”) e con il successivo decreto delegato 28 dicembre 2013, n. 154 (“Revisione delle disposizioni in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”) in cui viene eliminata ogni differenza di status tra figli, e i nonni saranno sempre tali anche se i nipoti non sono nati all’interno di un legame sancito dal matrimonio o sono stati adottati.
La scienza giuridica e il legislatore, di pari passo con la società e la giurisprudenza, hanno preso coscienza del ruolo fondamentale che hanno i nonni nella vita dei nipoti; non solo, come più volte definiti, sono i migliori baby sitter indispensabili in primis ai genitori per far fronte alle necessità economiche, ma soprattutto per il bagaglio culturale che sanno trasmettere e ancor di più per l’amore incondizionato che danno.
Ci sono nonni amati e cercati dai nipoti come se fossero dei secondi genitori e nonni che invece, per svariati ragioni, vengono visti come dei parenti a cui far visita ogni tanto, nelle poche occasioni speciali in cui sono più le buone maniere a imporre di passare del tempo –non volentieri- con tutta la famiglia riunita.
I motivi possono essere tanti, quasi sempre a causa degli adulti in quanto tra di loro non riescono a istaurare un buon rapporto o è addirittura conflittuale e, inevitabilmente, si riflette e ripercuote sull’umore e sul condizionamento che i bambini hanno verso i nonni, oppure, semplicemente, nonni di carattere poco empatici e non inclini a “elevarsi” verso i fanciulli.
L’art.317 bis c.c. (sostituito dall’art.42, D.LGs. n.154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art.2, L. n.219/2012), prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio, nel caso gli venga impedito di vedere o trascorrere del tempo con i propri nipoti.
La codesta disposizione normativa, pur non attribuendo ai nonni un autonomo diritto di visita ai nipoti, attribuisce loro un preciso rilievo giuridico alla conservazione della relazione affettiva.
Il tutto prescindendo la presenza di una crisi o separazione che sia, tra i genitori, anche se l’attivazione del procedimento richiede un ostacolo o mancata collaborazione di uno o entrambi i genitori a una regolare frequentazione dei figli con i nonni.
Bisogna precisare che la riforma è improntata, non a tutelare gli adulti bensì sulla tutela dei figli minori, sul famoso best interest of child che muove tutto il diritto di famiglia.
L’intervento giudiziale che prevede l’art.317 bis c.c. è delimitato proprio a salvaguardare il benessere dei bambini e l’importanza che hanno queste figure nella vita e nella crescita dei ragazzi.
I nonni sono privilegiati rispetto ad ogni altro familiare (ad esempio gli zii) in quanto hanno la possibilità di rivolgersi in prima persona al giudice per vedere adottare dei provvedimenti tesi a favorire la frequentazione dei nipoti.
Tante sono ora le pronunce dei Tribunali a conferma della portata della legge. Il Tribunale di Venezia in una sentenza del 7 novembre 2016 rigettava il ricorso dei nonni materni i quali manifestavano l’ostacolo del genero a intrattenere rapporti con la nipotina, ribadendo quanto espressamente tipizzato dall’art. 317 bis c.c. : il giudice adotta i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desideri degli ascendenti.
Sussiste quindi una tutela del diritto dei nonni ma esclusivamente quando la mancata continuità del rapporto nonni-nipoti sia concretamente ed effettivamente pregiudizievole per i minori, imponendo correlativamente una limitazione della responsabilità genitoriale.
Nel caso specifico, non sussisteva nessun pregiudizio per la piccola e quindi hanno rigettato il ricorso.
Un altro caso di cui si è occupata la Suprema Corte (sentenza n.752/2015) ribadisce che non si tratta di un vero diritto dei nonni ma che va valutato in base alla specifica situazione e sempre favor minoritas.
La vicenda concreta faceva riferimento a un caso delicato: una bambina di 8 anni rimasta orfana di madre, la quale decide di non voler più vedere la nonna materna perché le ricorda il doloroso iter della malattia della madre.
Il padre asseconda questa sua richiesta perché ritiene che rientri nella tutela e nel benessere psichico della figlia e lo comunica alla nonna. La nonna si rivolge al Tribunale per veder riconosciuto il suo diritto di incontrare sua nipote.
I giudici decidono di ascoltare la bambina la quale, liberamente e palesemente esprimeva la inequivoca volontà di non voler intrattenere rapporti con la nonna, almeno per il momento e rigettano la domanda della nonna. Ella, non soddisfatta, convinta che una bambina così piccola e scossa dal lutto non possa capire ed esprimersi consapevolmente, magari anche influenzata dal padre, si rivolge alla Corte di Cassazione e chiede la ribalta della pronuncia precedente. Gli Onorevoli Giudici, invece, confermano la sentenza del Tribunale ritenendo le dichiarazioni della ragazzina attendibili e che la capacità di discernimento non è messa in dubbio.
La pronuncia fornisce importanti chiarimenti su due fronti: in primis sulla capacità del minore di comprendere la portata e il significato di quanto afferma che per i giudici non si basa sul dato oggettivo dell’età, al contrario è molto soggettivo e viene valutato caso per caso e, successivamente, aggiungono che un bambino che frequenta la scuola è in grado di capire e palesare i propri bisogni e volontà.
L’ascolto del minore sulle loro decisioni è stato tipizzato proprio perché è stato valutato positivamente dagli studiosi e i magistrati si avvalgono quasi sempre del supporto di figure competenti, quali i servizi sociali che conoscono bene l’ambiente familiare del minore e psicologi o educatori che studiano gli atteggiamenti dei bambini e hanno modo di capire se effettivamente la loro volontà viene forzata o suggestionata in qualche modo.
I minori hanno diritto ad intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti e da qui scaturisce anche un diritto dei nonni ma è semplicemente un diritto funzionale al sereno sviluppo dei ragazzini; si tratta di una pretesa azionabile giuridicamente che sarà un ULTERIORE criterio che il giudice deve tenere in debita considerazione nel momento in cui è chiamato ad adottare dei provvedimenti riguardanti la vita del bambino.
Un giudice, in caso di contrasti, quando deve assumere decisioni sui bambini, oltre ad esempio a regolamentare le modalità e i tempi che questi piccoli devono trascorrere con i genitori, devono tener presente anche la richiesta degli altri componenti di ciascun ramo genitoriale ( i nonni) sempre che NON RISULTI DANNOSO PER IL BAMBINO.
La norma non vuole regolamentare i rapporti tra gli ascendenti ma attiene alla specifica ipotesi in cui sia istaurata una relazione affettiva e questa venga improvvisamente ostacolata e negata, da qui il diritto di azione degli adulti per salvaguardare sempre i bambini, anche se inevitabilmente ne gioveranno anche loro.
I nonni quindi non hanno un vero diritto di visita che possa essere stabilito con tempi e modalità come per i genitori; i giudici quando si trovano a decidere su ricorsi dei nonni devono tenere presente e valutare i comportamenti e le abitudini di vita che possano recare pregiudizio al minorenne in modo da tutelarne la crescita sana ed equilibrata all’interno della famiglia e della loro esistenza.
Questa pronuncia dei giudici veneziani ha fatto discutere molto e ancora lo farà perché disattende tante aspettative dei nonni che, purtroppo, subiscono le conseguenze negative dei conflitti tra genitori che strumentalizzano a proprio vantaggio perché vivono essi un conflitto con di loro o con i nonni.
Ma come diceva lo scrittore statunitense Alex Haley: “Nessuno può fare per i bambini ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini”.
I nonni sono una grande risorsa, lasciamo che ogni bambino sia fortunato nel godere del loro immenso amore!
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di Adriana Fucci
